I vantaggi della mediazione
Scopri le differenze che ti aiuteranno
I tempi per la risoluzione del conflitto sono brevi (a termini di legge non possono superare i tre mesi prorogabili su intesa delle parti ad altri 3).
Vi è inoltre assoluta garanzia di riservatezza: la conciliazione si svolge in maniera privata e riservata, alla presenza del mediatore e delle parti, assistite o meno dai rispettivi avvocati.
I costi sono contenuti rispetto alle normali spese di giustizia. Inoltre, sono certi e conoscibili in anticipo attraverso le tabelle spesa previste da ciascun organismo.
Dal mese di agosto 2023 sono previsti i seguenti benefici fiscali:
a) alle parti che corrispondono l'indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo, un credito di imposta fino a concorrenza di 600 euro e, ridotto alla metà in caso di insuccesso.
Il beneficio ha un tetto massimo annuale di:
- 2400 € per persone fisiche (in media 4 mediazioni all’anno)
- 24.000 € per persone giuridiche (in media 24 mediazioni all’anno).
b) 600 €. max di un altro credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti dei parametri forensi stabiliti
c) 518 €. max anche per il contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione.
Tutti gli atti del procedimento di mediazione sono esenti da bollo.
Se la conciliazione va buon fine, il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di euro 100 mila.
Se il valore è maggiore, l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
Vi è inoltre assoluta garanzia di riservatezza: la conciliazione si svolge in maniera privata e riservata, alla presenza del mediatore e delle parti, assistite o meno dai rispettivi avvocati.
I costi sono contenuti rispetto alle normali spese di giustizia. Inoltre, sono certi e conoscibili in anticipo attraverso le tabelle spesa previste da ciascun organismo.
Dal mese di agosto 2023 sono previsti i seguenti benefici fiscali:
a) alle parti che corrispondono l'indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo, un credito di imposta fino a concorrenza di 600 euro e, ridotto alla metà in caso di insuccesso.
Il beneficio ha un tetto massimo annuale di:
- 2400 € per persone fisiche (in media 4 mediazioni all’anno)
- 24.000 € per persone giuridiche (in media 24 mediazioni all’anno).
b) 600 €. max di un altro credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti dei parametri forensi stabiliti
c) 518 €. max anche per il contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione.
Tutti gli atti del procedimento di mediazione sono esenti da bollo.
Se la conciliazione va buon fine, il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di euro 100 mila.
Se il valore è maggiore, l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.